Campania: obbligo di mascherina all’aperto in mercati e fiere fino al 31 luglio

Attenzione: in Campania obbligo di mascherina all'aperto fino al 31 luglio in mercati, fiere, centri urbani, piazze o lungomare. È la decisione di Vincenzo De Luca.

Campania: obbligo di mascherina all’aperto in mercati e fiere fino al 31 luglio

Da oggi, come ben sappiamo, decade l’obbligo di mascherina all’aperto in tutta Italia (ma attenzione: vale solo se non c’è nessun rischio di assembramento e bisogna sempre averla con sé, pronti a indossarla quando si incrociano altre persone). Tuttavia Vincenzo De Luca ha idee diverse: in Campania ha, infatti, ripristinato l’obbligo di mascherina all’aperto anche in mercati e fiere, fino a 31 luglio.

Secondo la nuova ordinanza del governatore Vincenzo De Luca, la mascherina rimane obbligatoria in Campania in tutti i luoghi non isolati e nelle situazioni di affollamento, anche all’aperto e nei contesti di trasporto pubblico come traghetti, battelli e navi. Nello specifico, in Campania fino al 31 luglio la mascherina andrà comunque indossata anche all’aperto in questi luoghi e situazioni:

  • centri urbani
  • piazze
  • lungomare
  • file
  • code
  • mercati
  • fiere
  • altri eventi
  • traghetti, battelli e navi

Secondo quanto stabilito da questa ordinanza, saranno i Comuni o le altre attività competenti a dover intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, con particolare attenzione nelle zone e negli orari della movida.

Inasprite anche le norme sulla vendita di alcolici. Sempre fino al 31 luglio, infatti, dalle ore 22 e fino alle ore 6 del giorno successiva è vietata la vendita con asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte di qualsiasi esercizio commerciali, ivi compresi bar, chioschi, ristoranti, pizzerie, pub, vinerie e supermercati. Vietata anche la vendita in questi orari tramite distributori automatici.

Sarà inoltre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche e aperte al pubblico, inclusi gli spazi dinanzi gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali.

Per quanto riguarda bar, baretti, vinerie, pasticcerie, gelaterie, chioschi, esercizi di somministrazione ambulante e esercizi di ristorazione ecco che la vendita di bevande alcoliche, sempre di qualsiasi gradazione, è permessa solo ed esclusivamente al banco o ai tavoli.

Infine l’ordinanza vieta tassativamente affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico.