Champagne: l’UE boccia i tapas bar Champanillo e la sentenza è importante

L'UE dà ragione allo Champagne e boccia i tapas bar Champanillo: una sentenza importante per la protezione dei prodotti Dop e Igp.

Champagne: l’UE boccia i tapas bar Champanillo e la sentenza è importante

Con una sentenza storica, l’UE ha bocciato i tapas bar spagnoli Champanillo dando ragione al consorzio dello Champagne: il fatto è che la protezione dei prodotti Dop e Igp si estende anche ai servizi “collegati”.

La storia è questa: il Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) aveva protestato, chiedendo alla Corte UE di intervenire, quando aveva scoperto che una catena di tapas bar spagnoli usava come nome Champanillo (in spagnolo significa “piccolo Champagne”), utilizzando come logo due coppe riempite di una bevanda spumante.

Il consorzio che tutela i produttori di Champagne aveva chiesto che fosse vietato l’uso del termine Champanillo in quanto si trattava di una violazione della Dop Champagne.

E adesso la Corte UE, tramite la sentenza nella causa C-783/19, ha dato ragione al consorzio dello Champagne.

In via preliminare la Corte ha spiegato che in questo caso si applica il regolamento relativo all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, in particolare il caso in cui non si utilizzino direttamente o indirettamente le Dop stesse, ma queste vengano suggerite in modo tale che il consumatore sia spinto a stabilire una correlazione di vicinanza con la Dop.

champanillo

La Corte ha dichiarato che il regolamento protegge la Dop sia da condotte relative ai prodotti che relative ai servizi. La protezione garantita alle Dop, dunque, è ad ampio raggio e va estesa a tutti gli usi che sfruttano la notorietà collegata a prodotti protetti.

Inoltre la Corte ha sottolineato che il regolamento non limita la protezione ai soli casi in cui i prodotti o i servizi siano “comparabili o simili”. L’evocazione del marchio, infatti, può essere frutto anche di una “vicinanza concettuale” fra la Dop e l’oggetto della contestazione.

Quindi per stabilire chi abbia ragione, bisogna accertarsi che il consumatore, in presenza di una denominazione controversa, sia o meno indotto a confonderla con la merce protetta dalla Dop.

Secondo la Corte, l’interpretazione del regolamento non richiede per forza che questa “evocazione” sia causata dal fatto che il prodotto Dop e quello contestato siano identici o simili. L’evocazione, infatti, la si può avere anche quando il prodotto contestato produce nella mente del consumatore un nesso diretto e univoco fra tale prodotto e la Dop vera.

Questo nesso può formarsi con diversi elementi: a volte si parla di incorporazione parziale della Dop, a volte di affinità fonetica e visiva. Tuttavia, anche quando questi elementi sono assenti, basterebbe anche solo la vicinanza concettuale fra la Dop vera e quella contestata per creare una violazione del regolamento.

Il che è quanto accaduto con Champanillo: sia il nome che l’immagine del logo riportano alla mente la Dop vera, quella dello Champagne, il che rientra nel caso dell’estensione della protezione delle Dop anche ai servizi collegati.