Pratiche commerciali sleali: il testo del decreto legislativo

Come promesso, è stato finalmente approvato in via definitiva il decreto legislativo che vieta le pratiche commerciali sleali nel settore agroalimentare.

Pratiche commerciali sleali: il testo del decreto legislativo

È finalmente stato approvato il decreto legislativo sulle pratiche commerciali sleali nel settore agroalimentare. Come promesso dal ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, il Consiglio dei Ministri – e come imposto dalle direttive UE, sulle quali l’Italia era già notevolmente in ritardo – ha approvato in via definitiva il decreto che vieta le pratiche commerciali “contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte”.

Il testo sostiene che “I contratti di cessione devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti, cui attenersi prima, durante e dopo l’instaurazione della relazione commerciale”. E vieta e alcune pratiche commerciali sleali, imponendo per esempio il versamento del corrispettivo, da parte dell’acquirente, entro trenta giorni (i per prodotti agricoli e alimentari deperibili) o entro sessanta giorni (per i prodotti agricoli e alimentari non deperibili) dal termine del periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate; o vietando cose come l’annullamento, da parte dell’acquirente, di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni o la modifica unilaterale, da parte dell’acquirente o del fornitore, delle condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari.

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L’acquirente non può in alcun modo, inoltre, fare carico al fornitore di pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari (anche in termini di costi di marketing e di promozione); e non può mettere in atto ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore quando quest’ultimo esercita i diritti contrattuali e legali di cui gode. Quanto alle vendite sottocosto – grande tema di questo decreto – è vietato imporre al fornitore condizioni contrattuali tali da far ricadere sullo stesso le conseguenze economiche derivanti, in modo diretto o indiretto, dal deperimento o dalla perdita dei prodotti agricoli e alimentari venduti sottocosto non imputabili a negligenza del fornitore.

L’ICQRF è designato quale autorità nazionale di contrasto deputata all’attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni del decreto, e in caso di conferma di una violazione si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento (in ogni caso mai inferiore a 2000 euro.