Proprio nuova, l’agropirateria in realtà non è. Lo sa bene il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che oggi festeggia – “nella Giornata del Made in Italy”, e come si poteva renderlo più contento di così – il via libera al disegno di legge sulla tutela agroalimentare che introduce appunto, tra le altre cose, l’aggravante dell’agropirateria nei reati agroalimentari. Non il reato di agropirateria, come qualcuno scrive, perché quello era già stato previsto in un disegno di legge precedente.
L’Agropirateria non è infatti una novità, ma era stata già oggetto di un disegno di legge di riforma dei reati agro-alimentari esaminato nel 2020, frutto di un gruppo di lavoro coordinato dal magistrato Giancarlo Caselli e promosso da Coldiretti, il cui lungo procedimento approda oggi all’approvazione del nuovo ddl. E il termine, pensate un po’, l’aveva addirittura coniato Alfonso Pecoraro Scanio, ministro delle politiche agricole del governo Amato II e poi ministro dell’ambiente del Governo Prodi II.
“Ho inventato un neologismo, agropirateria, per i nostri prodotti copiati all’estero”, diceva Pecoraro Scanio al Secolo XIX nel 2007. “Preoccupato, sono favorevole a tutte quelle iniziative che ci tutelino. Anzi, invito gli imprenditori a darsi da fare per aprire una rete internazionale, italiana, che faccia cappuccini e brioches e li esporti nel mondo. È solo un invito”.
Cosa dicono le nuove disposizioni a tutela dei prodotti alimentari italiani
Il Ministro Lollobrigida parla di un “risultato storico” che crea una “difesa organica del sistema” che prima non c’era. “Nessuno aveva mai avuto il coraggio di trasformarlo in un provvedimento”, ha detto Lollobrigida a proposito del disegno di legge sui reati agroalimentari, tra cui non c’è in realtà l’agropirateria, che invece diventa una circostanza aggravante. A onor del vero il ministro nelle sue dichiarazioni lo dice correttamente, ma alcuni titoli lo riprendono in maniera errata, parlando dell’introduzione – finalmente – del reato di agropirateria. Che però in questo ddl non c’è, mentre era previsto nella versione di qualche anno fa.
Il nuovo provvedimento si compone di 21 articoli, con diverse modifiche al codice penale. Per esempio si inasprisce il trattamento sanzionatorio per il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, si introduce il reato di commercio di alimenti con segni mendaci, che si configura come una particolare ipotesi di frode, in cui il fatto tipico è individuato nella condotta di chi, al fine di indurre in errore il compratore sull’origine, la provenienza, la qualità o la quantità degli alimenti o degli ingredienti, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, falsi o ingannevoli.
Cioè, guai a mostrare una bandiera italiana se il prodotto italiano non è.
In casi di particolare gravità o di recidiva specifica, inoltre, si introduce una pena accessoria consistente nella chiusura temporanea dello stabilimento o dell’esercizio nell’ambito del quale il fatto è stato commesso.
In cosa consiste l’agropirateria: la definizione
Ma alla fine, cos’è questa benedetta Agropirateria? In sostanza, l’Agropirateria (di cui si parlava come reato autonomo nel disegno di legge del 2020, ma che invece oggi è stato sostituito con una circostanza aggravante) si applica quando le frodi alimentari (contraffazione di segni, indicazioni geografiche, denominazioni protette) sono realizzate in modo organizzato, continuativo e strutturato.
Insomma, non un caso isolato, non un errore o una svista, in buona o in malafede, ma proprio un sistema organizzato che denota una pianificazione della frode.
Recita il nuovo disegno di legge: “la condotta tipica del reato di agropirateria con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, determina l’irrogazione di un aumento di pena da un terzo alla metà”.