Umbertide: bar rumoroso? Il titolare deve impedire gli schiamazzi dei clienti

A Umbertide la sentenza del Tribunale fa discutere: se il bar è troppo rumoroso, spetta al titolare bloccare gli schiamazzi dei clienti. Eventualmente anche rifiutando di servirli.

Umbertide: bar rumoroso? Il titolare deve impedire gli schiamazzi dei clienti

Di sicuro questa sentenza del Tribunale farà discutere. A Umbertide, provincia di Perugia, se il bar è troppo rumoroso, è il titolare che deve impedire gli schiamazzi dei clienti, eventualmente anche rifiutandosi di servire da bere.

Tutto è cominciato quando un bar di Umbertide è stato denunciato a causa del troppo rumore. Così il Comune ha imposto al titolare di diminuire le emissioni sonore. Il gestore del locale, però, non ci sta e così si è rivolto al Tribunale amministrativo regionale sostenendo che fossero i clienti a far rumore e che il bar si trovava in una zona “ad alta attività umana”, dove il rumore è cosa normale.

Solo che i giudici del Tribunale hanno deciso di seguire quanto già affermato dalla Cassazione: clienti troppo rumorosi? Tocca al gestore provvedere.

Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, infatti, schiamazzi e rumori prodotti dagli avventori di un esercizio pubblico e capaci di disturbare le occupazioni e il riposo delle persone, non vengono considerati emissioni sonore prodotte normalmente in esercizi nei quali si somministrano cibi e bevande e nei quali vi sia intrattenimento musicale, bensì sono considerati situazioni che eccedono le normali modalità di esercizio dell’attività di per sé rumorosa.

Per tale motivo, spetta al titolare dell’esercizio pubblico impedire schiamazzi e rumori eccessivi prodotti dalla propria clientela. Questo vuol dire che il titolare deve:

  • avvisare la clientela di non fare rumore (è un obbligo per lui)
  • utilizzare personale dedicato a mantenere il rumore sotto controllo
  • somministrare bevande solamente in recipienti non da asporto in modo che queste possano essere consumate solamente dentro al locale
  • ricorrere se necessario all’intervento della Polizia
  • non servire i clienti rumorosi e allontanarli dal locale

Inoltre, per quanto riguarda il ricorso fatto dal gestore, anche se l’Arpa ha fatto i rilievi come se si trovasse in una zona a bassa residenzialità, bisogna considerare il fatto che l’esposto arriva da cittadini che abitano sopra il bar. Per i giudici amministrativi non importa che sia classe acustica III o IV: si tratta sempre di disturbo della quiete pubblica.

Per tali motivi, il ricorso del barista è stato rigettato: ora dovrà pagare le spese processuali e provvedere a rispettare quanto stabilito dall’ordinanza comunale per quanto riguarda il rumore.