Vincenzo De Luca vieta la vendita e il consumo di alcolici dopo le 22

Il Presidente della Regione della Campania, Vincenzo De Luca, ha mantenuto quello che aveva annunciato: ha firmato un "mini lockdown", vietando la vendita di alcolici dopo le 22.

Vincenzo De Luca vieta la vendita e il consumo di alcolici dopo le 22

Aveva detto che l’avrebbe fatto e alla fine è partito un “mini” lockdown: il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha vietato la movida, limitando a tutti gli esercizi commerciali,  compresi bar, pizzerie, ristoranti, pub e supermercati, la vendita di alcolici dalle ore 22.

De Luca ha firmato questa nuova ordinanza per arginare i contagi Covid-19 in Campania: la situazione attuale dei contagi in Campania infatti lascia presupporre una curva di proiezione sempre più progressiva dei positivi al tampone, con un incremento di una percentuale rilevante anche nei ricoveri ospedalieri dei soggetti deboli e a rischio. Per questo ha deciso di limitare la vita notturna fino alle ore 22, come la scorsa primavera.

L’ordinanza n.75 resterà attiva fino al 7 ottobre e contiene ulteriori misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19, che oltre a limitare fortemente le attività ristorative serali, limiterà anche le feste private, dove nel corso dell’estate sono stati riscontati numerosi focolai Covid-19.

Questo è quanto scritto nell’ordinanza:

L’esercizio e la fruizione delle attività connesse a cinema, teatri e spettacoli dal vivo, ristorazione e bar, wedding e cerimonie, sono subordinati alla stretta osservanza dei protocolli;
lo svolgimento di feste e di ricevimenti è consentito esclusivamente nel rispetto del limite massimo di 20 partecipanti per ciascun evento e nell’osservanza delle ulteriori misure previste dai protocolli;
Tutti gli esercizi commerciali (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati), dalle ore 22 è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nonché di tenere in funzione distributori automatici. Resta consentita la somministrazione al banco, nel rispetto del distanziamento obbligatorio, nonché ai tavoli, purché nel rispetto dei protocolli vigenti. Agli esercizi che non possano garantire dette misure è fatto obbligo di chiusura alle ore 22;
Dalle ore 22 alle ore 6 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali, nonché nelle aree prospicienti bar ed altri locali pubblici;
Resta sospesa l’attività di sagre e fiere e, in generale, ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse.

Gli obblighi già esistenti per il Covid-19 nella Regione Campania, prevedono oltre alla mascherina, ormai obbligatoria per tutti ad ogni ora del giorno all’esterno, una serie di prescrizioni già contenute nelle ordinanze regionali per coloro che accedono a locali pubblici, quali:

  • rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l’ingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 °C;
  • per i gestori di ristoranti ed altri esercizi analoghi della identificazione di almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori, della rilevazione e conservazione dei dati di idoneo documento di identità al fine di metterla a disposizione dell’Autorità Sanitaria, ove richiesto;
  • di indossare la mascherina nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all’aperto), approvati o prorogati con le ordinanze o riportati in allegato al DPCM 7 settembre 2020. L’obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e durante l’esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva;
  • ai titolari di esercizi commerciali, pubblici o aperti al pubblico, anche in deroga ai protocolli allegati alle ordinanze di effettuare la misurazione della temperatura corporea all’ingresso dei locali di esercizio, e di assicurare la presenza di dispenser di gel e/o soluzioni igienizzanti, subordinando l’accesso ai locali al chiuso alla previa igienizzazione delle mani e al riscontro di temperatura inferiore a 37,5 °C.

[ Fonte: Fanpage ]