La mattina di Pasqua, mentre me ne stavo tranquilla al sole, avvolta da quella sospensione stagionale in cui tutto invita alla quiete, la mia pace è stata squarciata da una serie di titoli a dir poco roboanti. Dal 7 aprile, pareva, sarebbe cambiato tutto: stop ai finti artigiani, multe salate, nuova legge, giro di vite definitivo. E naturalmente, a corredo, pure un bel cono in copertina, così da non lasciare spazio a dubbi: stavolta si parlava proprio di gelato.
Capirete lo sconcerto. Su Dissapore non facciamo che parlare di gelato artigianale, rincorrendolo ovunque, degustandolo, lamentando l’assenza di una normativa chiara che non prenda in giro i consumatori, e ci sarebbe sfuggita proprio la svolta epocale che tanto attendevamo?
Ancora un po’ tramortita – forse dal troppo sole – mi è così apparsa un’opaca visione di quel professore di diritto civile che ci esortava sempre, innanzi al puzzo di bruciato, a compulsare le fonti. E allora eccola, la rivelazione: Gazzetta Ufficiale alla mano, si scopre che no, dal 7 aprile, per il gelato artigianale, non cambia proprio nulla.
La legge n.34 dell’11 marzo 2026 sul comparto artigianale

La norma sbandierata in questi giorni è la Legge 11 marzo 2026, n. 34, che entrerà effettivamente in vigore il 7 aprile. Ma basta leggerla per accorgersi che la rivoluzione raccontata da certi titoli, per il gelato, semplicemente non c’è. La legge disciplina infatti l’intero comparto dell’artigianato, di cui il gelato è una percentuale minima, e dice una cosa assai diversa da quella lasciata intendere da chi titola come se da martedì prossimo ogni vaschetta dovesse improvvisamente diventare pura e genuina come piace(rebbe) a noi.
L’articolo 15, in particolare, delega il Governo ad adottare, entro nove mesi, uno o più decreti legislativi per aggiornare la disciplina dell’artigianato (risalente all’85) alla luce dei nuovi criteri quali l’adeguamento alle mutate esigenze di mercato e all’evoluzione tecnologica, la valorizzazione dell’imprenditore artigiano, la trasmissione intergenerazionale delle competenze e via dicendo. Ma il 7 aprile non entra in vigore una nuova legislazione del gelato artigianale: entra in vigore una norma che, sul punto, si limita a delegare il Governo a riscrivere più avanti la disciplina generale dell’artigianato.
Non esiste quindi, allo stato, alcuna definizione normativa di gelato artigianale che imponga ingredienti, metodi, limiti a basi standardizzate o semilavorati o divieti su aromi e coloranti.
Il gelato artigianale continua a non esistere

Il punto su cui hanno fatto leva i titoli è soprattutto l’articolo 16, che dispone che nessuna impresa possa usare nella ditta, nell’insegna, nel marchio o nella promozione dei propri prodotti o servizi riferimenti all’artigianato o all’artigianalità se non è iscritta all’albo delle imprese artigiane e se non produce o realizza direttamente i prodotti o i servizi pubblicizzati come artigianali. Ed è qui che bisogna fermarsi e non farsi prendere in giro.
Perché questa norma non sancisce affatto che dal 7 aprile possa chiamarsi artigianale solo il gelato veramente artigianale, cioè prodotto senza “basi pronte”, aromi, coloranti o semilavorati industriali.
Garantisce, molto più semplicemente, che il termine “artigianale” non possa essere usato da chi non è formalmente un’impresa artigiana iscritta all’albo e da chi non produce o realizza direttamente ciò che vende come artigianale.
Ma un’impresa iscritta all’albo, allo stato attuale, può continuare benissimo a mischiare la polvere con l’acqua e chiamarlo gelato artigianale. Ed è questo il punto che i titoli trionfalistici eludono: la legge non introduce una distinzione tra gelato realmente artigianale e gelato solo nominalmente artigianale; introduce piuttosto una regola generale sull’uso della denominazione da parte delle imprese artigiane.
L’unico, flebile raggio di speranza, a voler essere inguaribilmente ottimisti, sta nella seconda parte dell’articolo 16, laddove si dispone che l’impresa, per qualificare come artigianali i propri prodotti, debba produrli o realizzarli direttamente. Si potrebbe provare a leggere quella locuzione in modo rigoroso, sostenendo che chi si limit ad assemblare preparati non realizzi davvero il prodotto in senso pieno (ricordiamoci però che anche chi usa basi standardizzate vi aggiunge molto spesso ingredienti freschi, così da incentrare poi tutto lo storytelling sulla fragolina a km 0 che ha addizionato alla base).
Ma il passo da una norma generale sull’artigianato a una lettura che escluda dall’uso del termine “artigianale” chi utilizza basi&co per il gelato è ancora molto lungo. E la battaglia, ove mai si aprisse, sarebbe tutt’altro che semplice.
Basti pensare che, in assenza di dati ufficiali, ma sulla base dell’esperienza sul campo, le gelaterie realmente artigianali sono probabilmente una quota minima del totale – diciamo un 5%, tenendosi larghi. Il che significa che, nel caso di un’interpretazione davvero restrittiva della norma, il fronte di chi avrebbe tutto l’interesse a difendere un’idea molto elastica di “artigianale” sarebbe amplissimo e agguerrito.
Il rischio, semmai, è persino opposto a quello raccontato nei titoli: che il consumatore, leggendo le notizie di questi giorni, si senta finalmente tutelato e rassicurato dalla parola “artigianale”, pensando che significhi ciò che spera significhi, e invece continui a essere ingannato da un termine che resta largamente ambiguo.
Perché dal 7 aprile, semplicemente, non scatta alcuna epurazione dei finti gelati artigianali, né nasce un disciplinare del gelato artigianale.
Quindi no, non correte sotto casa convinti che da martedì ogni gelateria col cartello “artigianale” sia diventata improvvisamente virtuosa, trasparente e immacolata. Il gelato davvero artigianale continuerà a essere raro, prezioso e da stanare con ostinazione, mentre gli altri continueranno serenamente – e, ahinoi, legittimamente – a giocare con le parole. Perciò fate una cosa semplice: diffidate dei titoli e fidatevi di Dissapore, che per la sua guida valuta esclusivamente i gelati artigianali e legge la Gazzetta Ufficiale.


