L’olio extravergine di oliva è uno soltanto: cosa cambia con lo stop alle miscele

Perché si è arrivati a imporre il divieto di miscelare olio extravergine d'oliva e olio d'oliva, e perché fino a ora si poteva fare.

L’olio extravergine di oliva è uno soltanto: cosa cambia con lo stop alle miscele

L’olio extravergine di oliva è uno e uno soltanto: a ribadirlo è il Ministero dell’Agricoltura guidato da Francesco Lollobrigida, che annuncia nuove normative sull’etichettatura dell’olio per combattere la miscelazione tra olio extravergine di oliva e semplice olio di oliva.

“L’olio è alla base della nostra dieta, ed è usato quotidianamente da tutte le famiglie italiane. Per questo c’è bisogno di regole certe per chi produce e imbottiglia e di informazioni chiare per chi acquista e consuma. Da oggi potrà essere etichettato come olio extra vergine di oliva solo olio di oliva di categoria superiore”, dichiara Lollobrigida annunciando la nuova normativa. “L’olivicoltura è un patrimonio italiano da proteggere e valorizzare, oltre un milione di ettari del nostro territorio sono dedicati a questa attività millenaria. Dare queste regole stringenti, aumentare i controlli, assicurarsi che ciò che viene chiamato olio extravergine di oliva italiano lo sia davvero è una garanzia per la salute, il benessere dei cittadini e per il lavoro dei nostri agricoltori”.

Olio d’oliva e olio extravergine d’oliva: la differenza

Ma qual è la differenza tra un Olio Extravergine d’Oliva e un più semplice Olio d’Oliva? La definizione, l’etichettatura e la commercializzazione dell’Olio d’Oliva è regolamentata dal Regolamento UE 2022/2104 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105.

Secondo l’Unione Europea, che produce circa i due terzi dell’olio prodotto al mondo (la Spagna è ampiamente il primo paese produttore, seguito per distacco dall’Italia, dalla Grecia e dal Portogallo), gli oli extra vergini di oliva e gli oli di oliva vergini si ottengono direttamente dalle olive ed esclusivamente mediante procedimenti meccanici. Tali oli presentano un’ampia gamma di caratteristiche, come le proprietà organolettiche (sapore, colore, odore, consistenza), che dipendono da vari fattori quali la varietà di oliva, il terreno, le condizioni climatiche, il periodo di raccolta.

Per essere Dop le olive taggiasche devono cambiare nome Per essere Dop le olive taggiasche devono cambiare nome

Il “top di gamma” è appunto la categoria dell’Olio Extravergine d’Oliva, che da definizione è superiore dal punto di vista organolettico, privo di difetti e con un sapore fruttato. Il suo livello di acidità non deve superare lo 0,8%, oltre ad altri parametri chimici da seguire, come il numero di perossidi ≤ 20 meq O₂/kg,.

Il più semplice Olio d’Oliva, invece, ha qualche piccolo difetto sensoriale, e un livello di acidità che può arrivare fino al 2%.

That’s it, tutto qui.

Per stabilire come una spremitura di olive uscirà sul mercato, vengono eseguite una serie di analisi di laboratorio (per i parametri chimico-fisici) e un’analisi sensoriale di un Panel Test che stabilisce la presenza o meno di difetti all’olfatto e al gusto.

Si potevano miscelare olio d’oliva e olio extravergine?

produzione olio sardo

La questione, anche prima della normativa annunciata da Lollobrigida, era stata ampiamente dibattuta. La normativa iniziale, di fatto, non vietava di miscelare olio di oliva e olio extravergine d’oliva per raggiungere un risultato migliore e magari sopperire a difetti organolettici del primo aggiungendo il secondo. E se il risultato finale superava le analisi chimico-fisiche e quelle sensoriali, allora poteva essere categorizzato come olio extravergine d’oliva, fatto salvo l’indicazione delle informazioni relative alle operazioni di miscelazione degli oli in caso di controlli.

Anche la Direzione generale dell’agricoltura dell’Unione europea ribadiva questo concetto, spiegando nel 2002 che “ai fini della commercializzazione del prodotto finale, la denominazione indicata nell’etichetta deve corrispondere alle condizioni fisiche, chimiche e organolettiche del prodotto dichiarato ai sensi delle norme di cui a regolamento 2568/91”.

I precedenti in tribunale

A lungo però la questione ha continuato a essere dibattuta, in mancanza di un divieto specifico sulla miscelazione, con anche sentenze che valutavano in maniera differente una possibile condotta ingannevole ai danni del consumatore, se non addirittura una frode.

Da un lato, ad esempio, la sentenza 50753 del 25 ottobre 2023 della Corte di Cassazione Penale (Sezione III) stabiliva che la vendita di una miscela di oli presentata come “extravergine di oliva” integra il reato di frode nell’esercizio del commercio (art. 515 del Codice Penale).

Dall’altro, lo stesso anno, il Tribunale di Perugia – valutando un caso in cui un olio di oliva che non possedeva i requisiti per passare alla categoria superiore era stato miscelato con un 90 per cento di olio extravergine di oliva – affermava sostanzialmente l’opposto, e cioè che “non integra il reato di cui all’art. 515 c.p. la miscelazione (c.d. «blending») tra olio vergine ed olio extravergine di oliva e la messa in commercio del prodotto così ottenuto come olio «extravergine di oliva», in quanto nella disciplina comunitaria le suddette tipologie di olio sono ricomprese entrambe nell’unica macrocategoria degli «oli vergini di oliva»”.

La nuova normativa

lollobrigida

Oggi la questione – almeno in Italia – pare avere un punto fermo, con il plauso di Coldiretti e Unaprol che parlano di “una storica vittoria contro i trafficanti di olio e contro chi specula sulla salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori”.

La normativa va incontro a una criticità riscontrata proprio alla Corte dei conti europea nella “Relazione Speciale 01/2026″ che, dopo la sentenza del Tribunale di Perugia, aveva evidenziato una “mancanza di chiarimenti o orientamenti da parte della Commissione in merito alla facoltà di miscelare oli di oliva extra vergini con oli d’oliva vergini vendendoli come olio extra vergine”, ribadendo che “l’attuale quadro giuridico non è sufficientemente chiaro, in quanto gli Stati membri hanno talvolta interpretato le norme dell’UE in modo diverso”.

Così, la normativa prende atto della necessità di un chiarimento e specifica che dal momento che l’olio extravergine di oliva porta con sè la dicitura “di categoria superiore”, il consumatore può essere indotto in errore circa la qualità del prodotto
ottenuto dalla miscelazione. Si stabilisce dunque che ” il prodotto ottenuto dalla miscelazione in argomento non possa essere classificato nella categoria dell’«olio extra vergine di oliva», ma debba essere classificato, e di conseguenza etichettato, come prodotto appartenente alla categoria inferiore”.

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